Dati aggregati attività amministrativa
Riferimenti normativi: D. Lgs. 33/2013, art. 24, comma 1
Le pubbliche amministrazione pubblicano e aggiornano costantemente i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici e per tipologia di procedimenti.
La Scuola ha un unico ufficio amministrativo:
Link Ufficio
Link bilancio
Link forniture e Fornitori
Tipologie di procedimento
Riferimenti normativi: D. Lgs. 33/2013, art. 35, comma 1
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
- una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;
- il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del norme del responsabile dell’ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell’istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
- il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell’amministrazione;
- gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adizione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- il link di accesso al servizio online, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all’articolo 36;
- il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici ed elle caselle di posta elettronica istituzionale;
- i risultati delle indagini di Customer Satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraversi diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.
Monitoraggio tempi procedimentali
Riferimenti normativi: D. Lgs. 33/2013, art. 24, comma 2
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 28 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Tale limite è di 90 giorni
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati
Riferimenti normativi: D. Lgs. 33/2013, art. 35, comma 3
Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
- i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi dell’articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.